Sintesi norme che regolano la prescrizione e la fornitura di medicinali

Per ricetta s’intende l’autorizzazione, data in forma scritta al farmacista, perché questi possa consegnare uno o più medicinali al paziente che ne necessita. La “spedizione” di una ricetta quindi non è un precetto (ordine) ma un’autorizzazione alla quale il farmacista dà effetto giuridico, dopo averne accertata la conformità di legge.

Il farmacista ha l’obbligo di spedire tutte le ricette (art. 38 R.D. 30/09/1938 n.1706) solamente per le prescrizioni regolarmente compilate.

Ovvero deve:
– verificare la regolarità della ricetta;
– compiere tutti gli adempimenti previsti.

ELEMENTI ESSENZIALI DI QUALUNQUE RICETTA MEDICA SONO:

– data di compilazione;
– prescrizione;
– firma del medico;
– in assenza di uno dei tre elementi: ricetta non spedibile

La ricetta ripetibile può essere redatta su un qualsiasi foglio di carta purché riporti i dati identificativi e la firma del prescrivente; la ricetta non ripetibile deve obbligatoriamente riportare a stampa o mediante un timbro la chiara identificazione del medico prescrittore e dell’eventuale struttura da cui questi dipende (art. 89, D.Lgs. 219/2006).
Le ricette speciali contenenti stupefacenti appartenenti alla Tabella dei medicinali sezione A e le ricette rilasciate in regime di assistenza SSN devono essere redatte sugli appositi moduli fissati dalla specifica normativa.
La ricetta deve obbligatoriamente contenere data e firma del medico e deve essere intestata in modo tale da poter consentire l’individuazione del prescrittore (la sola firma non è considerata idonea ad identificare il medico).
Il nome e il cognome del paziente possono non essere presenti nelle ricette ripetibili, ma sono obbligatori per le ricette non ripetibili, per le ricette speciali (stupefacenti appartenenti alla Tabella dei medicinali sezione A) per quelle SSN e per le ricette contenenti veleni.
Il nome e il cognome del paziente Possono essere sostituiti da codici alfanumerici in casi particolari.

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